PAY PAL …. Dubbi e Soluzioni

Ai fini delle imposte sui redditi la commissione addebitata da PAYPAL al venditore è deducibile dal reddito.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n 2/E/2011 ha affrontato questo tema. L’addebito delle commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato in un Paese UE o Extra UE (come PAYPAL) concretizza una operazione esente IVA. L’esenzione è quella indicata dall’articolo 10, primo comma, numero 1) del DPR n. 633/72.
Siccome PAYPAL è azienda residente in Paese UE la prestazione relativa all’addebito di commissioni rientra tra i servizi generici di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72.
Quindi, si tratta di operazione territorialmente rilevante in Italia. Paese in cui è stabilito il committente. Naturalmente sto parlando di un committente, soggetto passivo IVA.
A fronte di questa operazione il soggetto passivo italiano dovrà provvedere all’applicazione:
• Del Reverse Charge, ovvero
• Dell’autofatturazione in caso di servizio Extra UE.
Il tutto indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione è esente.
Inoltre, come precisato dalla Circolare n. 12/E/2010 (paragrafo 3.1) la fattura deve essere annotata:
• Nel registro delle fatture emesse e
• Nel registro delle fatture di acquisto.
Registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n. 633/72. Infine, aspetto fondamentale è poi quanto indicato in merito all’obbligo di fatturazione.
La stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 37/E/2011 ha chiarito che:
“il contribuente con riferimento ai servizi ricevuti non sia soggetto agli obblighi di emissione della autofattura e ai connessi obblighi di annotazione”
Questo quando egli non sia tenuto alla fatturazione attiva dei servizi della stessa tipologia che fossero da lui effettuati.
Come comportarsi? Seguiamo la circolare 12 del 2010 o 37 del 2011?
Volendo fare un esempio pratico ipotizziamo un’impresa italiana che riceve commissioni PAYPAL. Questa non dovrà (ma rimane la facoltà di emetterla) procedere all’emissione della autofattura. E quindi non ci sarà bisogno di procedere all’annotazione della stessa. Questo considerato che per i servizi di finanziamento e assicurazione a propria volta resi opera l’esonero dall’emissione della fattura.
Esonero di cui all’articolo 22, primo comma, n. 6 del DPR n. 633/72. Tale articolo stabilisce che non vi è l’obbligo di fatturazione per le operazioni esenti indicate ai:
• Da nn da 1) a 5) e
• Dai nn 7), 8), 9), 16) e 22)
del primo comma dell’articolo 10 del DPR n. 633/72.
Detto questo, operativamente molti si deducono le commissioni facendo direttamente una stampa dell’estratto conto e si deducono il costo sostenuto tra le spese.
Si tratta del cosiddetto “Riepilogo Finanziario” del mese, stampabile dalla cronologia del pannello di PAYPAL. Qui puoi trovare riassunte le transazioni e effettuate le tariffe applicate dall’istituto.
Sulla pagina è indicato che non si tratta di documento valido ai fini fiscali. Tuttavia, è comunque sufficiente per portare il costo in deduzione come spesa.
In ogni caso, il comportamento sicuramente più corretto rimane quello legato all’emissione dell’autofattura. Questo per procedere con la deduzione del relativo costo dal reddito imponibile.
E l’Intrastat?
Considerato il fatto che le commissioni PAYPAL sono esenti da IVA, qualora l’operazione sia effettuata tra due soggetti passivi residenti in Paesi UE, non vi sarà l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT.
Infatti, le operazioni (art. 7 ter del Dpr 633/72) che godono nel Paese del committente del regime di esenzione o della non imponibilità IVA sono escluse dall’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT.
Lo Studio Cerioni Baleani è a vostra disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento.



